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Decreto dignità, conseguenze: contratti a termine non rinnovati

Da Redazione

Dicembre 06, 2018

Decreto dignità, conseguenze: contratti a termine non rinnovati

Federmeccanica e Assolavoro hanno lanciato l’allarme sulle conseguenze del Decreto Dignità (D. 87/2018 entrato in vigore il 1° novembre 2018. Negli ultimi mesi, secondo l’Istat, i contratti a termine sono in forte calo.

Federmeccanica: 30% delle industrie non rinnoverà i contratti

Il 30% delle aziende del settore metalmeccanico non rinnoverà i contratti a termine in essere alla data di scadenza, il 37% saranno trasformati in contratto a tempo indeterminato, il 33% deciderà in prossimità della scadenza. I dati appena esposti riguardano l’indagine Federmeccanica dell’ultimo trimestre, l’associazione continuerà a seguire l’evolversi della situazione delle imprese che ancora non si sono pronunciate. Le norme contenute nel Decreto Dignità non sono flessibili, come sottolineato da Stefano Franchi direttore generale di Federmeccanica. Dall’indagine è emerso inoltre che almeno il 50% delle aziende non riesce a trovare la manodopera specializzata.

Assolavoro: gli effetti del Decreto Dignità

Al campanello di allarme di Federmeccanica segue quello di Assolavoro che segue le agenzie di somministrazione. Dal 1° gennaio 2019 almeno 53mila lavoratori non potranno essere immessi nel mercato del lavoro perché scadono i 24 mesi (limite massimo per i contratti a tempo determinato). Questa è un’altra conseguenza del Decreto Dignità, la circolare nr. 17 del Ministero del Lavoro pubblicata il 31/10/2018 prevede che le misure previste si estendano anche ai lavoratori con contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Contratti a termine, le nuove regole

Dal 1° novembre sono cambiate le regole e nello specifico, la durata massima del primo contratto è di 12 mesi senza causale, al rinnovo la proroga deve contenere una causale del datore del lavoro circa le esigenze temporanee e oggettive, che non dipendono dall’attività ordinaria, per la sostituzione di altri lavoratori, incrementi temporanei significativi e non programmabili. La causale è sempre necessaria e nell’arco di 24 mesi ci possono essere un massimo di 4 proroghe.

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