Ridurre il carico fiscale, le regole di detraibilità IVA per le vetture aziendali
di Redazione
La detraibilità sulle Imposte sul Valore Aggiunto (IVA) viene definita a livello Europeo e aggiunge che “sono assimilate a prestazioni di servizio a titolo oneroso … le prestazione di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”. Questo significa che non è possibile detrarre l'IVA su oggetti o servizi utilizzati solamente per fini personali sia se propri che dei dipendenti della propria azienda.
Proprio a causa della definizione riportata sopra, sorgono alcuni dubbi e problemi legati all'utilizzo di autovetture aziendali poiché non è sempre facile dividere con certezza la percentuale di uso personale da quella lavorativa. L'Italia aveva chiesto già nel lontano 2006 una deroga alle misure europee per far fronte a questo problema raggiungendo un compromesso e stabilendo che, le spese legate ad autovetture usate a fini non interamente aziendali, potranno, salvo casi particolari, essere detratte ad un tasso forfettario fissato per il momento al 40%. Le auto sottoposte a questa restrizione non saranno però soggette all'obbligo di contabilizzazione a fini privati per non cadere vittima di una doppia imposizione IVA.
Queste misure sono state inserite per semplificare i calcoli delle detraibilità IVA ed anche per eliminare parte dell'evasione fiscale dovuta alla contabilizzazione errata ma sono attualmente limitate nel tempo e scadranno il 31 dicembre 2019.
Vediamo in dettaglio a cosa viene applicata la detraibilità al 40% e anche quali sono le eccezioni alla regola.
Come definito dalle normative, la detraibilità IVA forfetaria del 40% si applica “a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. In breve, tutte le autovetture aziendali date in uso ai dipendenti o collaboratori ricadono in questa categoria.
La detraibilità al 40% si applica anche a tutte le spese che riguardano:
- Acquisto, leasing, noleggio dei veicoli
- Modifiche, manutenzione e riparazione
- Costi di cessione
- Carburanti e lubrificanti
- Taxi
- Veicoli di scuole guida
- Nel caso in cui il veicolo sia parte strumentale nello svolgimento delle attività aziendali
- Veicoli utilizzati da rappresentanti di commercio
- Veicoli utilizzati per leasing e noleggio
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