Ridurre il carico fiscale, le regole di detraibilità IVA per le vetture aziendali

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vetture aziendali

La detraibilità sulle Imposte sul Valore Aggiunto (IVA) viene definita a livello Europeo e aggiunge che “sono assimilate a prestazioni di servizio a titolo oneroso … le prestazione di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”. Questo significa che non è possibile detrarre l’IVA su oggetti o servizi utilizzati solamente per fini personali sia se propri che dei dipendenti della propria azienda.

Proprio a causa della definizione riportata sopra, sorgono alcuni dubbi e problemi legati all’utilizzo di autovetture aziendali poiché non è sempre facile dividere con certezza la percentuale di uso personale da quella lavorativa. L’Italia aveva chiesto già nel lontano 2006 una deroga alle misure europee per far fronte a questo problema raggiungendo un compromesso e stabilendo che, le spese legate ad autovetture usate a fini non interamente aziendali, potranno, salvo casi particolari, essere detratte ad un tasso forfettario fissato per il momento al 40%. Le auto sottoposte a questa restrizione non saranno però soggette all’obbligo di contabilizzazione a fini privati per non cadere vittima di una doppia imposizione IVA.

Queste misure sono state inserite per semplificare i calcoli delle detraibilità IVA ed anche per eliminare parte dell’evasione fiscale dovuta alla contabilizzazione errata ma sono attualmente limitate nel tempo e scadranno il 31 dicembre 2019.

Vediamo in dettaglio a cosa viene applicata la detraibilità al 40% e anche quali sono le eccezioni alla regola.

Come definito dalle normative, la detraibilità IVA forfetaria del 40% si applica “a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. In breve, tutte le autovetture aziendali date in uso ai dipendenti o collaboratori ricadono in questa categoria.

La detraibilità al 40% si applica anche a tutte le spese che riguardano:

  • Acquisto, leasing, noleggio dei veicoli
  • Modifiche, manutenzione e riparazione
  • Costi di cessione
  • Carburanti e lubrificanti

I veicoli esclusi dalla normative seguente e soggetti ad una detraibilità del 100% sono invece quelli che ricadono in una delle seguenti categorie:

  • Taxi
  • Veicoli di scuole guida
  • Nel caso in cui il veicolo sia parte strumentale nello svolgimento delle attività aziendali
  • Veicoli utilizzati da rappresentanti di commercio
  • Veicoli utilizzati per leasing e noleggio

 

In questo caso anche la detrazione imposte sul carburante sarà del 100% come per le altre spese collegate ai veicoli riportati sopra. La normativa dell’Agenzia delle Entrate stabilisce inoltre che “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”.

Con le schede carburante, scegliere ed applicare il giusto livello di detraibilità era sempre facile ma, dal primo gennaio 2019, vengono rese obsolete ed eliminate a causa dell’arrivo delle fatture elettroniche. Le cose si complicano in quanto, sulla fattura elettronica, non sarà obbligatorio riportare la targa del veicolo che ha effettuato il rifornimento andando a creare grattacapi e lavoro extra in fase di riconciliazione.

Le aziende dovranno quindi trovare una soluzione a questo problema ed istruire dipendenti e collaboratori su come riportare sempre i dati della propria vettura in relazione ad ogni spesa per facilitare e snellire il lavoro in fase amministrativa.

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