Condominio, come cambia la legge in virtù del GDPR

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Il 25 maggio è entrato in vigore il Gdpr, la nuova normativa europea in materia di trattamento dei dati personali. Il regolamento ha influenzato ogni minimo ambito, ivi compresa la legge del condominio.

Sì, perché l’amministratore di condominio, come ci spiega Giuseppe Bassi di bassi-gestioni-immobiliari.it è costretto ad usare i dati dei condomini e di chiunque rivendichi un diritto reale o di godimento di un immobile che si trova all’interno del condominio, e opera ogni giorno con i dati personali per gestire il bene comune. Questo è il motivo per cui dovrà adeguarsi al regolamento in ogni sua parte senza mai dimenticare la responsabilità e il risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679) e delle sanzioni (artt. 83-84 Reg. UE 2016/679).

 GDPR: risponde il condominio o l’amministratore?

Come tutti sanno il condominio è considerato come “Titolare del trattamento dei dati” cioè colui che assume “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 c. 2 lett. f D.Lgs 196/2003). Ciò vuole dire che l’amministratore può essere nominato come responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 D.Lgs 196/2003 al fine di svolgere i compiti assegnati usando i dati personali raccolti dal titolare secondo specifiche finalità.

Con il GDPR, l’uso e il trattamento dei dati viene ribaltato e non può più essere guardato con superficialità: certo il titolare del trattamento dei dati testa il Condominio che per sua natura, non essendo dotato e organizzato di struttura propria, reincarna nell’amministratore, quale professionista esterno, la maggior parte di tutti i trattamenti.

A differenza del D. Lgs 196/2003, che come da comunicazione del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 sarà abrogato a far data dal 25 maggio 2018 e ” la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del ..….Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela dellaprivacy”, il Regolamento UE 2016/679 allarga le responsabilità e i doveri del titolare e del responsabile del trattamento.

Ciò vuol dire che il titolare, condominio, (art. 24 Reg.UE 2016/679), tramite l’assemblea e/o il suo legale rappresentante, dovrà, in base alla questione e alle finalità dei trattamenti, esaminare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche ponendo in essere misure tecniche e organizzative atte a garantire e dimostrare il rispetto del Regolamento.

L’amministratore responsabile del trattamento

Dal suo canto l’amministratore, in quanto responsabile dovrà:

  • trattare i dati in base alle finalità e le modalità del suo mandato e dettate dalla legge (obbligo giuridico);
  • garantire la riservatezza delle persone da lui autorizzate al trattamento dei dati (collaboratori);
  • adottare e dare evidenza delle misure di sicurezza presenti presso il suo studio;
  • assistere il titolare del trattamento, il condominio, nel garantire i diritti degli interessati;
  • assistere il titolare del trattamento, il condominio, circa le misure di sicurezza dei dati trattati, nei rapporti con l’Autorità di controllo;
  • al rispetto dei diritti degli interessati da parte del titolare;
  • consentire le ispezioni da parte del titolare affinché si attui la verifica del rispetto del GDPR.
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