SIM, le società di intermediazione mobiliare che contrastano il potere delle banche

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SIM: società di intermediazione finanziaria

SIM: società di intermediazione finanziariaQuando un investitore decide di affacciarsi sul mercato finanziario per dare un valore differente ai propri risparmi, si ritrova davanti ad una serie di termini tecnici e di strani acronimi che molto spesso non riesce a capire. Sono un’infinità, infatti, i soggetti che operano nel settore che fungono da intermediari tra i due “attori protagonisti” del mercato degli investimenti, ossia chi produce il risparmio e chi propone e realizza gli investimenti. In tale ottica, nel corso degli anni hanno assunto un ruolo sempre più importante le cosiddette SIM, acronimo delle Società di Intermediazione Mobiliare,  che si interpongono tra gli investimenti e il risparmiatore svolgendo una serie di mansioni di fondamentale importanza.

Tali aziende, che operano sul mercato da ormai 16 anni, visto che sono state introdotte all’interno dell’ordinamento domestico con il testo di legge numero 2 del gennaio 1991, contrastano lo strapotere delle banche e le loro molteplici attività. Basti pensare alla negoziazione, al collocamento, alla gestione dei portafogli di investimento, all’invio e all’inoltro di ordini e alla mediazione. Sono però poche le società che si dedicano a diversi compiti: prevalgono quindi le realtà con una o al massimo due funzioni di tipo operativo per conto della clientela che rappresentano. È possibile che le stesse svolgano attività di negoziazione per conto proprio o per conto terzi: brokerage e dealing sono autorizzati dal Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria, che regola tutte le attività differenti dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati. È però importante sottolineare che, se le SIM possono prestare al pubblico servizi accessori e finanziari, ma anche attività connesse o strumentali, queste opzioni sono attivabili previa autorizzazione all’esercizio da parte della Consob e dopo aver ricevuto il nulla osta da parte della Banca d’Italia. In caso di anomalie nella parte amministrativa, legislativa o statutaria, Consob e Bankitalia possono sospendere il CDA di una Società di Intermediazione, nominando un commissario ad interim per tutelare clienti e mercati.

Prima di poter operare sul mercato, e quindi prima di poter aprire il dialogo con i risparmiatori, le SIM devono ottenere l’iscrizione all’albo tramite una serie di requisiti essenziali. La Società deve essere creata secondo la formula della SPA, con una denominazione sociale chiara e una sede legale situata in territorio italiano. Inoltre, la società deve essere amministrata, diretta e controllata da soggetti in grado di dimostrare professionalità e onorabilità, così come i soci che hanno contribuito al capitale; durante l’atto di iscrizione all’albo, insieme allo statuto e all’atto costitutivo, la SIM deve presentare una relazione della struttura organizzativa e una presentazione delle attività della Società.

Concorrono all’ottenimento dell’autorizzazione della Consob anche il capitale versato, che deve superare quello determinato dalla Banca d’Italia, e la struttura del gruppo in cui è inserita la SIM, che non deve pregiudicare un costante esercizio della vigilanza sulle attività della stessa.

Dopo aver superato la fase dell’analisi dei titoli e della struttura da parte della Consob, le Società di Intermediazione Mobiliare possono avviare i propri servizi sia in fase di consulenza che in fase di compravendita di tipo mobiliare, distinguendo però nella fase di negoziazione, il brokerage dal dealing. Rivolgendosi a tali Società per Azioni, i risparmiatori riescono a garantirsi un ulteriore filtro rispetto alle varie forme di investimento, ottenendo una buona dose di esperienza finanziaria che è spesso decisiva nell’andamento di un portafoglio e nel prendere le decisioni giuste nei momenti delicati

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